UNA LITE? OGGI SI RISOLVE CON LA MEDIAZIONE CIVILE!
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Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di Mediazione Civile. Il Governo ha reclutato addirittura la brava conduttrice nazional-popolare Milly Carlucci che, algida protagonista di un recentissimo spot televisivo, promuove la mediazione civile come facile strumento per comporre le controversie in tempi rapidi e a minime spese. In effetti ha ragione. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratti.
Il riferimento normativo su cui si basa la rivoluzione che, salve proroghe dell’ultimo istante!, prenderà avvio il 20 Marzo prossimo, è il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale che regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Attraverso questo decreto viene esercitata la delega conferita al Governo
dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell’Unione
europea n. 52 del 2008. Cerchiamo ora di capire insieme il contenuto…
TIPI DI MEDIAZIONE
• Mediazione Facoltativa
Sempre, in qualsiasi momento due o più persone possono decidere di risolvere la loro controversia in materia di diritto civile e commerciale di fronte ad un mediatore professionale!
• Mediazione Obbligatoria
Si ha mediazione obbligatoria quando per poter procedere davanti al giudice, le parti devono aver tentato senza successo la mediazione.
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Con la recentissima promulga del Capo dello Stato è legge il “decreto c.d. Milleproroghe”: per quel che riguarda la mediazione civile il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, è attualmente fissato al 20 marzo 2011 così come previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
La disposizione di proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012), riguarda solo le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. In tutte le altre materie elencate permane dunque l’ obbligo di tentare la conciliazione davanti ad un mediatore professionale prima di andare davanti al giudice!
• Mediazione Demandata.
Si ha mediazione demandata quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
PROCEDIMENTO DELLA MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
• Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore, e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda).
• La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
• Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia.
• Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
• Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. (in linea generale i mediatori professionali indicati dalla nostra associazione, a completa garanzia delle posizioni dei consumatori coinvolti, vengono invitati a non fare la proposta a meno che non sia richiesta da tutte le parti coinvolte). Nel verbale, contenente l’indicazione della proposta, si dà atto dell’eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
In sostanza. Grazie alla convenzione con l’organismo di conciliazione, il consumatore che abbia un problema da risolvere viene presso la nostra sede, illustra la problematica, comunica il nome della/e controparte/i che verrà contattata ed informata che è stata richiesta una mediazione sulla materia in oggetto. Dopo di che compileremo insieme la richiesta di mediazione e la invieremo all’organismo di conciliazione che provvederà a nominare il mediatore incaricato. Detta così sembra molto complesso ma vi assicuriamo che è una procedura estremamente snella e rapida. Più facile a farsi, che a dirsi.
Nella fase della mediazione davanti al mediatore professionale non sono necessari gli avvocati!
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEL CORSO DELLA MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.
Provvedimenti giudiziali urgenti.
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
ESITO DELLA MEDIAZIONE
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. (ripetiamo:in linea generale i mediatori professionali indicati dalla nostra associazione, a completa garanzia delle posizioni dei consumatori coinvolti, vengono invitati a non fare la proposta a meno che non sia richiesta da tutte le parti)
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
SPESE DELLA MEDIAZIONE
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Nel caso di mediazione obbligatoria, e quindi per tutte le materie sopra elencate dopo il 20 marzo, in base all’ art.16 del D.M. 180/2010 le indennità devono essere ridotte di un terzo vale a dire per una mediazione di una lite di valore inferiore a 1000 euro la tariffa indicata in tabella di 65 euro sarà ridotta di un terzo. Si andrà concretamente a pagare quindi circa 43 euro. Ecco di seguito la tabella con le tariffe indicate dalla legge:
Valore della lite Spesa (da corrispondersi ad opera di ogni parte)
Fino a Euro 1.000 Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200
Detrazioni fiscali (!!)
Ai consumatori che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
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