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venerdì 22 aprile 2011

Amore e separazione




















QUANDO L’ AMORE SI INTERROMPE!
schio@casadelconsumatoreveneto.it


Quando l’amore si interrompe, di norma, ci si separa.
Dal punto di vista giuridico, la separazione legale consiste nell’interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto. Otre alle separazioni legali (consensuali o giudiziale) esiste anche la separazione di fatto. Vediamole insieme:

La Separazione di fatto
Questo tipo di separazione si ha quando i coniugi cessano la vita in comune senza alcuna formalità, e senza rivolgersi al giudice. La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico e non sospende nessuno degli obblighi matrimoniali.

La Separazione consensuale
La separazione consensuale è l'atto attraverso il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più sotto lo stesso tetto e di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione. La separazione consensuale, disciplinata dall’art. 158 c.civ., si verifica per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il marito sono d’accordo sull’affidamento dei figli e su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione. In tal caso il Tribunale si limiterà a ratificare tutti i patti e gli accordi intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione. Trattandosi di materia di volontaria giurisdizione non sarebbe necessaria l’assistenza del legale ma da circa due-tre anni il Tribunale di Vicenza non accetta più ricorsi presentati direttamente da coniugi o da consultori (probabilmente per il disordine o le
lungaggini che ciò determinava) perciò il passaggio per lo studio legale è tappa obbligata.
Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo di residenza attuale di uno dei coniugi.

La separazione giudiziale
La separazione giudiziale (art. 151 c.civ.) è quella pronunciata dal Tribunale, quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni economiche e personali attinenti la famiglia (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento). In tal caso si instaurerà una vera e propria causa legale, per la quale è necessario il patrocinio di un avvocato.
Le spese per la difesa sono a carico delle rispettive parti a meno che le stesse, in base al reddito, siano ammesse al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato.
Uno dei coniugi si rivolgerà dunque ad un legale, meglio se esperto in Diritto di Famiglia, il quale, sentite le sue ragioni, potrà anzitutto cercare degli accordi con l’altro coniuge, ovvero potrà direttamente depositare il ricorso contenente la domanda di separazione, con l’esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui i coniugi avevano l’ultima residenza comune.
Al termine di tale causa il Tribunale emanerà la sentenza di separazione.
Inoltre il Giudice, su richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, con le relative conseguenze di tipo economico.

La riconciliazione
Gli effetti della separazione cessano automaticamente con la riconciliazione dei coniugi. Questa può avvenire in modo espresso e, quindi, essere validata da un accordo formale, oppure in modo tacito con la ripresa cioè della vita in comune. Non è necessaria quindi alcuna pronuncia del giudice ma è la riconciliazione stessa, in qualunque modo essa avvenga, a far cessare automaticamente gli effetti della separazione.

Se invece non interviene la riconciliazione occorre attendere tre anni dalla data dell’udienza presidenziale per poter chiedere il divorzio che, a sua volta, può essere congiunto o giudiziale.

Con la sentenza di divorzio si sciolgono tutti gli effetti civili del matrimonio e gli ex coniugi possono contrarre nuove nozze.

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