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lunedì 2 agosto 2010

Vacanze in aereo, sappiamo i nostri diritti?
















VACANZE IN AEREO? LEGGI CON SUPER-ATTENZIONE I TUOI DIRITTI!
a cura della Casa del Consumatore di Schio

Agosto, il mese delle vacanze per eccellenza! Parliamo allora di quali siano i “disguidi” che un viaggiatore può incontrare quando arriva all’aeroporto e, soprattutto, di quali siano i suoi diritti in queste circostanze… Mai farsi cogliere impreparati!


NEGATO IMBARCO ( detto OVERBOOKING)

Il passeggero cioè non viene imbarcato a causa dell’eccessivo numero di prenotazioni. In un primo momento la compagnia aerea fa appello ai volontari per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il loro posto in cambio di benefici da concordare. Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:
1)Compensazione Pecuniaria
euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500km;
euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Se al passeggero viene offerta la possibilita' di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi - rispetto al volo prenotato - rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo' ridurre queste compensazioni del 50%.
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto dei biglietti.
2)Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata o, in alternativa, un nuovo volo (c.d. riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni equivalenti.
3)Assistenza
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail


CANCELLAZIONE DEL VOLO

Si verifica quando l’aereo non parte! Le tutele in questo caso sono assai simili a quelle previste in caso di negato imbarco ossia
1)Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata o, in alternativa, un nuovo volo (c.d. riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni equivalenti.
2)Assistenza
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
3)Compensazione Pecuniaria
I valori sono uguali a quelli descritti per il “negato imbarco” ma in caso di cancellazione del volo la compensazione non è invece dovuta nel caso in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi...
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
• con almeno due settimane di preavviso
• nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
• meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto

RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
In questo caso il viaggiatore ha diritto a:
1)Assistenza:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
Il diritto all’assistenza però viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa ossia se
- il ritardo è di almeno due ore in voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
- il ritardo è di almeno tre ore in voli intracomunitari superiori a 1.500 km e in voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;
- ritardo è di almeno quattro ore in voli internazionali superiori a 3.500 km.
2) Rimborso del biglietto
Se il ritardo è di almeno cinque ore il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.
3) Compensazione
Pur non espressamente previsto dal Regolamento CE 261/2004 il diritto alla compensazione pecuniaria è stato riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n.402 del 2009 nel caso in cui i passeggeri, a causa del ritardo, raggiungano la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato. Tale diritto viene meno solo se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.

Le tutele sin qui descritte si applicano
- ai voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto comunitario;
- ai voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Le tutele non si applicano ai voli in partenza da un paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso si applicano le tutele assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto!

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