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lunedì 19 luglio 2010

Il buono e il cattivo...proprietario di animali


















IL BUONO E IL CATTIVO…PROPRIETARIO DI ANIMALI

di GianMaria Collicelli


Nell’universo degli animali, alla voce cani siamo abituati a trovare moltissime specie, oltre trecento quelle ufficiali, diverse nel carattere e nella fisionomia.
Alla voce proprietari di animali, invece, ci si può stupire di trovarsi di fronte a “razze” diverse, cioè quelle che distinguono il buono e il cattivo detentore di animali. Secondo il ministero della Salute italiano, infatti, c’è il proprietario di animali, in questo caso di cani, ma anche il buon proprietario e il cattivo proprietario.
Aggiungo che non sono criteri giuridicamente rilevanti, e nemmeno categorici o infamanti.
Semplicemente, il ministero della Salute pubblica ha prodotto un’ordinanza per la “Tutela dell’incolumità pubblica e dall’aggressione dei cani”, emanata a marzo dello scorso anno e firmata dal sottosegretario alla Salute pubblica, Francesca Martini, nella quale si elencano gli obblighi a cui è chiamato a rispondere chiunque sia responsabile di un animale da compagnia, come appunto un cane.
A margine di quest’ordinanza, inoltre, gli autori hanno voluto pubblicare sul sito del ministero (www.salute.gov.it) una sezione dedicata agli animali domestici, alla voce Cani, gatti e… in cui hanno reso disponibile un manuale per diffondere la conoscenza sulle buone norme che, oltre ai doveri legislativi, ogni proprietario di animali dovrebbe conoscere e, sperano, rispettare.
Prendere un cane, per esempio, di per sé è abbastanza semplice.

Ma quali doveri implica?
Cosa devo avere sempre con me?
Come devo comportarmi con il mio cane per strada, in città, nei parchi giochi?
Sono sempre responsabile del comportamento dell’animale e a chi devo rivolgermi in caso di particolari problemi?
Domande pratiche della vita di ogni giorno, che spesso non ci si pone davanti al sorriso che sembra regalarci il nostro cucciolo, e si affacciano alla nostra mente quando ormai è troppo tardi, davanti alla sanzione, al danno compiuto o al pericoloso inconveniente.

I DOVERI DEL PROPRIETARIO

Secondo la legge, gli obblighi del proprietario del cane sono diversi:
• GUINZAGLIO e MUSERUOLA
E’ obbligatorio, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, utilizzare un guinzaglio di lunghezza massima di 1,50 metri.
La museruola, rigida o morbida, deve essere portata con sé in caso di rischio per l’incolumità delle persone, di altri animali, e potrebbe essere richiesta dalle autorità competenti.
• INTERVENTI CHIRURGICI
Non è permesso effettuare interventi chirurgici sull’animale, tali da modificarne la morfologia, come recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie o della coda, fatti salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
• PATENTINO
Comune, Asl e l’Ordine professionale dei medici veterinari, hanno organizzato dei percorsi formativi facoltativi per l’ottenimento di un patentino, che diventano obbligatori per i proprietari di cani considerati impegnativi.
Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane, che è chiamato dal Comune ad assolvere l’obbligo di ottenere tale certificazione.
• CANI DA “BLACK LIST”
Non esiste alcuna “black list” delle razze di cani considerati a priori impegnativi o pericolosi, come si era ipotizzato di recente.
Il medico veterinario, nell’interesse della salute pubblica e in base alla verifica concreta di ogni caso, seganala ai Servizi Veterinari locali la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti, informando il proprietario dell’animale sulla disponibilità dei corsi di formazione, in questo caso obbligatori.
• AFFIDAMENTO
E’ vietato registrare animali da compagnia a nome di persone minorenni, interdetti o inabili per infermità mentale.
• DECORO URBANO
Il proprietario che conduce il cane in ambito urbano è tenuto, per legge, a raccoglierne le feci, e ad avere con sé gli strumenti idonei a tale scopo.

IL CATTIVO PROPRIETARIO
Nel documento del ministero sono specificate tutte le attività vietate per legge ai proprietari degli animali da compagnia, in difesa dell’incolumità pubblica e come prevenzione alle aggressioni. E’ perciò vietato, per legge:
I. L’addestramento del cane volto a esaltarne l’aggressività.
II. Compiere operazioni di selezione o incrocio di cani con lo scopo di renderli più aggressivi.
III. Sottoporre i cani a pratiche di doping o interventi chirurgici finalizzati a modificarne la morfologia, come taglio delle orecchie, della coda, o la recisione delle corde vocali, ma anche la castrazione nei casi non necessari.
IV. Registrare un animale da compagnia a nome di persone considerate delinquenti abituali, o a nome di chi sia sottoposto a misure di prevenzione personale e a misure di sicurezza personale.

IL BUON PROPRIETARIO
A tutte queste norme obbligatorie per legge, che creano la figura del proprietario del cane agli occhi dell’autorità, si aggiungono le buone regole, cioè tutte quelle pratiche utili al fine di potersi fidare del proprio animale e condurlo in tutta serenità nei contatti con le persone o con altri esemplari.
Il buon proprietario, secondo il manuale pubblicato dal ministero, è quindi colui che:
1. Si informa sulla formazione del proprio cane, sul suo pedigree, sulle caratteristiche della sua indole e i problemi fisici ai quali è esposto più di frequente.
2. Iscrive il proprio animale, nel caso del cane, all’anagrafe canina.
3. Non lascia mai un cane incustodito in presenza di bambini.
4. Effettua regolari controlli del proprio animale da un medico veterinario, in modo da seguire un’adeguata profilassi vaccinale e antiparassitaria.
5. Prende provvedimenti per evitare cucciolate indesiderate.
6. Considera l’opportunità di sottoscrivere un’assicurazione verso eventuali danni recati dal proprio animale, perché in qualsiasi caso il proprietario ne è responsabile, sotto tutti i punti di vista.

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